Quick Fixes entrada en vigorQuick Fixes entrada en vigor

 

 

Finalmente, e con un certo ritardo, il 5 febbraio 2020 è stato pubblicato il regio decreto legge 3/2020, che trasferisce al sistema giuridico spagnolo varie direttive e regolamenti dell’Unione Europea, tra cui i cosiddetti “Quick Fixes”dell’IVA, che erano già state analizzate nel nostro flash fiscale di ottobre 2019.

Queste modifiche entreranno in vigore il 1° marzo 2020.

 

  1. Merci in cessione (“Call-off stock”)

Ricordiamo che in virtù delle “Quick fixes”, quei fornitori che effettuano consegne intracomunitarie di merci in cessione e soddisfano una serie di requisiti, non saranno più obbligati a registrarsi e presentare dichiarazioni nel paese di destinazione delle merci.

Esatto, con la nuova regola, le “vendite di merci in cessione” sono escluse dal concetto di “trasferimento” intracomunitario di merci e di conseguenza cessano di essere soggette a quelli che fino ad ora erano gli obblighi formali nel paese di destinazione delle merci.

Tuttavia, queste informazioni devono essere incluse nella dichiarazione riepilogativa delle operazioni intracomunitarie (modello 349) e nel libro speciale di alcune operazioni intracomunitarie nel paese di spedizione delle merci oggetto di vendite in cessione. Gli aspetti più pratici sono in attesa di sviluppo per ordine ministeriale (ad esempio, le nuove chiavi degli obblighi formali).

 

  1. Operazioni a catena

La direttiva armonizza a quale operazione della catena di compravendita deve essere collegato il trasporto e quindi quale compravendita deve essere classificata come consegna e acquisizione intracomunitaria di merci.

 

  1. NIF-IVA e dichiarazione informativa riepilogativa

 

Come già accennato nel nostro precedente flash fiscale, il NIF-IVA e la corretta inclusione dell’operazione nella dichiarazione riepilogativa delle operazioni intracomunitarie vengono adesso trattati dal legislatore come requisiti materiali.

In questo senso, con l’entrata in vigore dei Quick Fixes, vengono stipulati come requisiti necessari affinché un’operazione possa essere considerata come consegna intracomunitaria di beni esenti da IVA (i) che l’acquirente abbia precedentemente comunicato al venditore un NIF-IVA valido e (ii) che l’operazione sia stata inclusa o venga inclusa nella dichiarazione riepilogativa delle operazioni intracomunitarie.

Sebbene nella pratica l’uso di questi requisiti, almeno nel sistema spagnolo, fosse già comune nelle interpretazioni dell’amministrazione fiscale, con la nuova normativa diventano obbligatori.

Oltre a questi due requisiti, l’esenzione della cessione intracomunitaria è condizionata anche dal fatto che il numero di partita IVA dell’acquirente intracomunitario sia registrato nel sistema VIES anteriormente alla data di emissione della fattura intracomunitaria. In relazione a questo requisito potrebbe sorgere un problema pratico dovuto all’accreditamento della validità di un NIF-IVA in operazioni effettuate in precedenza.

 

  1. Semplificazione della prova di trasporto

A differenza delle misure precedenti, la semplificazione della prova di trasporto ha effetto dal 1° gennaio 2020, poiché è stata regolata attraverso un regolamento europeo che ha effetti diretti, senza necessità di trasposizione.

L’adattamento spagnolo fa esplicito riferimento al summenzionato regolamento europeo, sebbene aggiunga l’opzione di accreditare il trasporto con “qualsiasi mezzo di prova ammesso dalla legge”.

 

Autrice:

Tatiana Duque

Tatiana Duque
Consulente Fiscale, Madrid
tduque@bovemontero.com