La suprema Corte amministrativa svedese ha recentemente sollevato una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la domanda se una succursale e il suo stabilimento principale (ovvero la sua sede centrale in un’altra giurisdizione) che fa parte di un gruppo IVA, vanno considerati parti indipendenti a effetti dell’IVA.
I fautori dell’IVA sanno che, nel tempo, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) ha chiarito il trattamento che doveva riservarsi alle operazioni tra una succursale e il suo stabilimento principale (o sede centrale). Tra le altre, (i) la sentenza FCE BANK ha confermato che una succursale e il suo stabilimento principale non sono soggetti passivi separati e indipendenti, ma uno stesso unico soggetto passivo e di conseguenza, le operazioni effettuate tra le due parti non venivano prese in considerazione a effetti dell’IVA. D’altra parte (ii), la sentenza Skandia ha aggiunto che, se la succursale faceva parte di un gruppo IVA, in questo caso la succursale e la sua sede centrale erano senz’altro parti indipendenti.
Quindi una delle questioni che rimanevano da chiarire era se i criteri emanati dalla sentenza Skandia potevano essere interpretati al contrario. Cioè, una succursale e la sua sede possono essere considerate parti indipendenti, se quest’ultima fa parte di un gruppo IVA. Questa è precisamente la questione pregiudiziale -vale a dire la domanda- che è stata recentemente sollevata dalla suprema Corte amministrativa della Svezia presso la CGUE (causa Danske Bank, C-812/19).
In particolare, la Danske Bank, con sede in Danimarca e appartenente a un gruppo IVA danese, sviluppa le sue attività in Svezia attraverso una succursale che non appartiene a un gruppo IVA. L’ufficio centrale danese fornisce servizi informatici alla sua succursale svedese a cui addebita i costi. La questione è se questa succursale costituisce un soggetto passivo indipendente dall’ufficio centrale e se, in definitiva, può essere considerata come un contribuente separato.
Sarebbe opportuno seguire attentamente il modo in cui la CGUE si pronuncia su tale questione e sapere se rende omogenee le diverse interpretazioni che sono sorte tra i diversi Stati membri a seguito del caso Skandia e che hanno minacciato il principio di parità di trattamento nell’UE. A tale proposito, la CGUE ha il compito di chiarire se le operazioni effettuate tra (i) una succursale e (ii) la sua sede centrale facente parte di un gruppo IVA, sono operazioni effettuate dallo stesso soggetto passivo o, al contrario, sono da considerarsi realizzate da due imprenditori indipendenti.
Gli effetti di questa sentenza, insieme alle sentenze Le Crédit Lyonnais (C-388/11) e Morgan Stanley (C-165/17), hanno un impatto diretto su quei gruppi internazionali, come gli istituti finanziari o le compagnie assicurative, che di solito operano con succursali o stabilimenti permanenti, e possono avere alcune limitazioni nella detrazione delle quote IVA sostenute, per aver svolto simultaneamente operazioni esenti e non esenti da IVA.
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