
Dal 1 di gennaio 2020, entrano in vigore le misure sul’ IVA nel traffico intracomunitario di merce che spiegammo a continuazione. Spagna dovrà inserire queste regole sulla legislazione interna prima della data detta in precedenza, non ostante, si capisce che l’attuale situazione politica farà difficile che la scadenza sia rispettata.
- Merce in consegna (“Call-off stock”)
I “call-off-stock” sono operazione per i quali un fornitore di uno Stato membro (“SM”) invia i suoi beni ad un altro SM, senza trasmettere la titolarità degli stessi. Gli beni normalmente si consegnano in nelle istallazioni del acquirente (o nelle istallazioni di un operatore logistico) e l’acquirente prende gli beni ogni volta che è necessario per inserirgli nel suo processo produttivo o di distribuzione. La vendita normalmente è fatta quando l’acquirente fa estrazione degli beni del magazzino. Il punto più importante in questo tipo di operazioni è che (i) il fornitore conosce la identità NIF-IVA (Partita IVA) del acquirente dal momento che gli beni sono inviati al EM di destino e (ii) il trasferimento degli beni (che significa, mettere a disposizione del acquirente) non si fa nel primo invio al SM di destino, si fa en un momento posteriore quando l’acquirente prende gli beni per le sue necessità aziendali. Attualmente, questo tipo di transazioni possono essere tre diversi: (i) una operazione assimilate ad una consegna intracomunitaria di beni esenta nello SM di uscita degli stessi – generalmente conosciuto come “transfer”, (ii) una operazione assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni nello SM di destino e (iii) una consegna interiore nello SM di destino. La operazione (ii) obbligava a che il fornitore avesse d’identificarsi nello SM di destino e fare dichiarazione del acquisto intracomunitario.
Dal 1 di gennaio 2020, non si produrranno queste operazione e passerà ad avere due: (i) consegna intracomunitaria di beni esenta nello SM di uscita, nel che il soggetto passivo sarà il fornitore degli beni e (ii) un acquisto intracomunitario nello SM di destino, nel che il soggetto passivo sarà l’acquirente della merce. Come si vede, la operazione di “transfer” è scomparsa ed in conseguenza l’obbligo del fornitore di registrassi nello SM di destino, sempre che il fornitore non abbia un stabilimento permanente nello SM di destino e conosca il NIF-IVA (partita IVA) del acquirente degli beni. A livello formale, il fornitore come l’acquirente dovranno avere un registro specifico per ogni una di queste operazione, Altrimenti, il fornitore dovrà includere il trasferimento nella dichiarazione di operazioni intracomunitarie. Finalmente, come regola generale, per la applicazione di questa semplificazione, l’acquirente dovrà avere gli beni in una tempistica che non potrà essere superiore 12 mesi da l’arrivata degli stessi allo SM di destino.
- Operazioni a catena
Nelle operazioni a catena dove si producono successive consegne di beni con un solo trasporto intracomunitario, soltanto la consegna che è vincolata al trasporto si può beneficare della esenzione per la consegna intracomunitaria di beni. Dovuto agli problemi che sorgono tra gli SM nel momento di determinare che trasferimento è quella che si beneficia della esenzione, dal 1 di gennaio 202 si stabilisce una norma che determina a ché trasferimento della catena è imputato il trasporto. Così, quando abbia consegne successive di beni e gli stessi siano inviati e/o trasportati di uno SM ad un altro SM, direttamente dal primo fornitore fino al ultimo acquirente della catena, il trasporto sarà intestato a alla consegna fatta dal fornitore al operatore intermediario (questo è, la prima consegna della catena), sempre che il detto operatore metta a diposizione un NIF-IVA (Partita IVA) emesso per un diverso SM del paese di origine degli beni.
- NIF-IVA e dichiarazione informativa riepilogativa
La inclusione del numero d’identificazione a effetti del IVA del acquirente nell’ Sistema d’intercambio d’informazione sul IVA (VIES) sarà una condizione materiale e non formale, per l’applicazione della esenzione. In conseguenza, dal 2020 sarà richiesto materiale per che la consegna intracomunitaria di beni sia esenta del IVA, che il destinatario abbia un NIF-IVA del VIES (ROI) e che il fornitore includa l’informazione concernete alla detta operazione nella dichiarazione riepilogativa di operazioni intracomunitarie. Nella pratica l’Amministrazione tributaria richiedeva già ed interpretava l’iscrizione nel VIES come una condizione materiale.
- Semplificazione del comprovante di transporto
Dal 2020, tutti gli SM dovranno applicare le stesse normative nello che riguarda agli comprovanti sul trasporto intracomunitario per applicare l’esenzione della consegna intracomunitaria di beni. A questo senso, si stabiliscono due presunzioni iuris tantum per dimostrare che gli beni hanno stato trasferiti ad un altro SM. È richiesta la concorrenza di, al meno, due elementi di prova non contradditori emessi per diversi parti e indipendenti, tra due, carte di trasporto (CMR) firmati, fattura del trasportista, polizza di assicurazione, ricevuta per il depositario nello SM di destino etc. Altrimenti, quando il trasporto sia stato trasferito per l’acquirente o per un terzo nel suo nome, il fornitore dovrà essere in possessione di una dichiarazione scritta per l’acquirente certificando che si ha fatto il detto trasporto.
AUTORE:
Andreu Bové
Consulente Fiscale, Madrid
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